sabato, gennaio 16, 2010

Lunedì 18 gennaio 2010: centri di raccolta rifiuti urbani e assimilati in regola con l'Albo gestori

di Paola Ficco

Scatta lunedì 18 gennaio 2010 il termine iniziale a decorrere dal quale le cd. "ecopiazzole" dovranno essere iscritte all'Albo nazionale gestori rifiuti (categoria 1), in base alla delibera Albo 20 luglio 2009.

In difetto di tale iscrizione, i centri raccolta ("ecopiazzole") non potranno operare. Se opereranno, i relativi gestori incorreranno nelle sanzioni di cui all'articolo 256, Dlgs 152/2006.

Come noto, sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio è stato pubblicato il Dm 13 maggio 2009, di modifica del Dm 8 aprile 2008, contenente la disciplina dei centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati (le cosiddette "ecopiazzole"). I gestori dei centri dovranno iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali (categoria 1).

La disciplina originale aveva subito una sorta di sospensione a causa della revoca da parte dell'Albo della precedente delibera, su invito del ministero dell'Ambiente, dovuto a problemi di registrazione tardiva del Dm originale presso la Corte dei Conti. Le "ecopiazzole" sono ora definite «centri di raccolta» (articolo 183, comma 1, lettera cc), Dlgs 152/2006). Quindi, non si tratta più di stoccaggi, ma di momenti della raccolta soggetti all'iscrizione all'Albo e non alla Via.

Il nuovo Dm e la delibera Albo sono fondamentali poiché i centri di raccolta sono destinati, tra l'altro, a incrementare la raccolta differenziata dei Raee (rifiuti elettrici ed elettronici). Nel merito, le modifiche principali del Dm 13 maggio 2009 sono queste:

- approvazione: la realizzazione o l'adeguamento dei centri deve essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, e il Comune è tenuto a darne comunicazione alla Regione e alla Provincia. L'allegato 1 rappresenta il parametro tecnico per l'allestimento e la gestione (ubicazione, requisiti, struttura, modalità di conferimento e tipologie di rifiuti che è possibile conferire). Se i centri sono conformi all'allegato 1 al Dm 8 aprile 2008, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione (ma rimane la necessità di iscrizione all'Albo);

- deposito: sale da due a tre mesi la giacenza consentita;

- tipologie di rifiuti: alle precedenti, se ne aggiungono di nuove: toner, imballaggi misti, filtri olio, estintori e aerosol, rifiuti da demolizione e provenienti da pulizia dei camini, batterie al piombo non solo urbane, terra e roccia e altri rifiuti non biodegradabili;

- contabilità: il centro deve contabilizzare i rifiuti in entrata (solo da utenze non domestiche) e in uscita, usando bilanci di massa o volumetrici e, in assenza di pesatura, operare una stima. Il tutto compilando (anche su supporto informatico) uno schedario numerato e conforme ai modelli presenti negli allegati «1a» (che cambia completamente) e «1b». Questi allegati non vanno confusi con i registri di carico e scarico che restano un obbligo specifico di "chiunque" (come il centro) faccia raccolta a titolo professionale;

- destinazione: il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro comunica al centro la destinazione dei rifiuti o delle materie prime secondarie.

- regime transitorio: i centri operanti in base a disposizioni regionali o di enti locali continuano a operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il 18 gennaio 2010 (compresa l'iscrizione all'Albo) e non più entro 60 giorni dalla delibera dell'Albo.

Le domande già presentate all'albo ai sensi della precedente delibera possono essere confermate mediante dichiarazione in carta libera alla sezione regionale, usando l'allegato 6 alla delibera Albo 20 luglio 2009.

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