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martedì, marzo 09, 2010

Aggiornamento sul nuovo sistema SISTRI

Dentro uno scenario che mantiene molte incertezze, negli ultimi giorni sono intervenute alcune significative novità.
Innanzitutto, il 27 febbraio (praticamente alla vigilia della scadenza per l’iscrizione dei primi soggetti obbligati al Sistri) è stato pubblicato in Gu il Dm 15 febbraio 2010 recante una proroga ai termini di iscrizione (30 giorni) e alcune importanti precisazioni riguardo le modalità di gestione previste per il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Segnaliamo che in Reteambiente.it è già disponibile – e aperto a tutti i visitatori – il testo del Dm ambiente 17 dicembre 2009, coordinato con le modifiche apportate dal Dm 15 febbraio 2010. Inoltre – ma solo per gli abbonati al servizio Osservatorio di Normativa ambientale – è consultabile un Commento dettagliato e sistematico su tutti gli aspetti operativi del nuovo scenario.

In sostanza, variano i termini di iscrizione ma non quelli di adozione e pertanto – salvo altri ripensamenti da parte del Legislatore – si conferma che il SISTRI sarà operativo a partire dal 13 luglio (per il primo gruppo) e dal 12 agosto (per il secondo), sostituendo per questi soggetti, progressivamente, le tradizionali scritture ambientali (Registri, Formulari e MUD).
Restano quindi immutate anche le preoccupazioni dei produttori e dei gestori di rifiuti: come si farà a passare dal vecchio al nuovo senza incertezze sulle modalità di compilazione? Come si potrà eventualmente correggere i dati immessi? Come si configurerà il sistema sanzionatorio in materia? Molte risposte dovrebbero giungere dal nuovo sito allestito dal Ministero dell’Ambiente (www.sistri.it), e soprattutto dall’aggiornamento del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006), atteso entro l’autunno.
Una cosa è certa: per operare efficacemente nel nuovo sistema informatizzato, i vari soggetti obbligati dovranno monitorare con grande cura la propria situazione prima di inserire nel Sistri i dati di gestione di cui si assumono la responsabilità.

A questo proposito ricordiamo che Edizioni Ambiente ha realizzato Gestione Rifiuti On line, un nuovo programma gestionale che opera direttamente in rete e consente – oltre alla tenuta delle tradizionali scritture ambientali – di effettuare tutti i controlli operativi e di conformità richiesti dalla gestione. Non appena sarà diffuso il Sistri, il programma fornirà gli adeguati supporti di conversione dei dati per l’immissione nel nuovo sistema. Per informazioni: Gestione Rifiuti On line.
Va segnalato inoltre che la Rivista Rifiuti – Bollettino di informazione normativa ha avviato da questo mese di marzo una nuova rubrica dal titolo “Finestra Sistri”, nella quale vengono analizzate puntualmente le questioni tecniche e interpretative che caratterizzano questa fase di rapida transizione. Per maggiori informazioni: Rivista Rifiuti

A complicare ulteriormente il quadro, queste settimane sono caratterizzate dall’interrogativo: “MUD vecchio o MUD nuovo?”. Qui è in corso un’evidente divaricazione tra previsioni di legge e situazione “di fatto”. Il sistema normativo oggi vigente dispone che il MUD 2010 (per l’anno 2009) sia fatto in riferimento al Dpcm 2 dicembre 2008 e sia quindi un MUD “nuovo”, diverso da quello applicato nel 2009 (Dpcm 24 dicembre 2002). D’altro lato, l’avvento del Sistri e il tempo sempre più esiguo a disposizione hanno indotto le principali associazioni di categoria e le stesse Camere di commercio a diffondere l’indicazione che il MUD 2010 sarà ancora quello vecchio, indicazione alla quale si stanno attenendo gran parte degli operatori implicati. Ci si augura che un tempestivo provvedimento ad hoc ponga rimedio a questa apparente violazione collettiva.

Segnaliamo, infine, che Edizioni Ambiente organizza su questo tema due seminari di formazione (a Roma, il 7 aprile; a Milano, il 9 aprile), che intendono affrontare in maniera dettagliata le modalità di compilazione e di consegna del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, e che rivolgeranno particolare attenzione ai casi concreti sottoposti dai partecipanti. Per maggiori informazioni: Formazione sui rifiuti

Consigliamo di consultare le pagine di Reteambiente.it che offrono un monitoraggio quotidiano di quanto sta avvenendo per ciascuna delle questioni citate.

Fonte: Reteambiente.it

lunedì, febbraio 01, 2010

SISTRI: nuovo sito del Ministero sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Come già segnalato su quedto blog (leggi) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.2010 - Suppl. Ordinario n.10, il D.M. 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009".

Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare ha rilasciato recentemente un nuovo sit web, http://www.sistri.it di cui vi segnalo i principali contenuti messi a disposizione:

Cos'è il SISTRI | Destinatari | Il Sistri e Le Istituzioni | Modalità di Iscrizione | Modalità di Pagamento

sabato, gennaio 16, 2010

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI

Il 13 gennaio, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 10 alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n.9, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del Decreto legislativo n.152 del 2006 e dell’art.14-bis del Decreto Legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.102 del 2009”, denominato “Sistema SISTRI”.

Il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico.

NB. L’adesione al sistema SISTRI è obbligatoria per i soggetti individuati nel decreto e, in mancanza dell’iscrizione, NON sarà più possibile gestire i rifiuti speciali; le tempistiche di adesione sono fissate in vari step:

ISCRIZIONE (entro 45 giorni da oggi per gli utenti del primo gruppo della tabella di pagina seguente e dal 30° al 75° giorno per gli utenti del secondo gruppo della stessa tabella)

APPUNTAMENTO e CONSEGNA DEI DISPOSITIVI presso gli Enti preposti (da completarsi entro i 30 giorni antecedenti l’avvio di operatività del sistema).

Il sistema funzionerà, sostanzialmente, grazie ad una chiavetta USB e ad un dispositivo GPS:

una token USB (comprensiva di un software di identificazione dei rifiuti e di registrazione di carico e scarico), per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda che trasporta di rifiuti
speciali;

una "scatola nera" (black box), che avrà la funzione di localizzare il veicolo e monitorare il percorso effettuato, per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti speciali.

Il sistema, collegato in rete, consentirà di seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale, conoscere in ogni momento dove si trova un carico (essendo nota la sua provenienza) e verificarne la destinazione finale;

i dati di movimentazione, infatti, verranno automaticamente inoltrati in tempo reale al centro di controllo che sarà collocato presso le autorità di controllo (quali NOE, ISPRA, MINISTERO DELL’AMBIENTE, ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI).

Soggetti coinvolti nel SISTRI

Soggetti con iscrizione obbligatoria:
---
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa:
---
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, c. 8, D.Lgs.152/2006.

Tempi di adeguamento
Per quanto riguarda l'operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati, in funzione della data di entrata in vigore del Decreto:

UTENTI PRIMO GRUPPO
entro il 13 luglio 2010

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.
212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006
, con più di 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, c), d) e g), dello stesso D.Lgs., con più di 50 dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

UTENTI SECONDO GRUPPO
entro il 12 agosto 2010

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Fonti ministeriali indicano come prossima la pubblicazione delle norme tecniche e di circolari esplicative che consentiranno la piena operatività del sistema SISTRI.

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