giovedì, febbraio 25, 2010

Mud 2010 e Sistri: mentre si mormora di proroghe mancano regole chiare e, come sempre, l’Italia dei rifiuti annaspa

Mud 2010: quale modello?

Forse, in molti, ricorderanno che
  • da alcuni anni il Mud doveva essere redatto in base al Dpcm 24 dicembre 2002 (come rettificato dal Dpcm 22 dicembre 2004);
  • tale Dpcm 24 dicembre 2002 è stato sostituito dal Dpcm 2 dicembre 2008;
  • l'articolo 5, comma 2-quinquies, Dl 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" disponeva la proroga per l'utilizzo del "vecchio" Mud per la dichiarazione 2009, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2008 e lo faceva nei seguenti termini: "2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni.".
Quindi, è oltremodo chiaro e incontestabile che, allo stato attuale della legislazione, il "vecchio" Mud per la dichiarazione da rendersi entro il 30 aprile 2010 non può essere utilizzato. A meno che, non venga concessa una proroga (come -ad oggi- appare probabile ma di cui - ad oggi - non c'è traccia). Tale proroga non è stata proposta nel Ddl di conversione del Dl 194/2009 (cd. "milleproroghe"), anche se sarebbe stata la sede più opportuna.

Sicuramente, a molti non sarà sfuggito che (stante l'entrata in vigore del Dm 17 dicembre 2009 relativo al Sistri) il 30 aprile 2010 dovrebbe essere l'ultimo appuntamento con la dichiarazione Mud per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri medesimo.

Infatti, il Sistri acquisisce i dati in tempo reale giorno per giorno.

Tuttavia, da più fonti (anche istituzionali) -come era fin troppo ovvio prevedere, stante la complessità e la non completezza della disciplina - si apprende di una possibile proroga dell'entrata a regime del Sistri.

Date e termini non sono ancora noti, tuttavia, non può non essere evidente che:
  • se il Mud "vecchio" viene prorogato per quest'anno (come sembra possible)
  • se il Sistri viene prorogato (come sembra possibile)
lo stesso problema (Mud vecchio/Mud nuovo) si avrà anche l'anno prossimo.

Quindi, sarebbe oltremodo opportuno che se il Legislatore cambia le "regole del gioco", deve contestualmente prevedere (e armonizzare) le ricadute operative del cambiamento. Si spera, dunque, che tutto questo sia chiaro al Legislatore e che la formulazione delle proroghe sia improntata ad un disegno complessivo e meditato, a testimonianza che chi scrive possiede una ingegneria di sistema.

Il Mud e il Sistri

Si ritiene sia ormai sufficientemente chiaro a tutti che

- per i soggetti obbligati al Sistri (Dm 17 novembre 2009) la violazione di cui all'articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006 e relativa al Mud deve ritenersi tacitamente abrogata poiché l'impresa o l'ente non sono più obbligati a tenere la condotta ivi descritta a decorrere dalla data di operatività del Sistri per le varie categorie. Però, poiché il non esatto adempimento di tale condotta integra gli estremi di un illecito amministrativo, vale il principio dell'assoggettamento della condotta alla legge del tempo in cui la stessa si è verificata.

Pertanto, la tacita abrogazione non fa venir meno la punibilità per i fatti commessi prima dell'entrata a regime del Sistri per i singoli soggetti. A tali fatti si continua ad applicare la sanzione prevista dal citato articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006;

- per i soggetti non obbligati al Sistri, ma solo invitati ad aderirvi facoltativamente (articolo 1, comma 4, Dm 17 dicembre 2009), il problema non si pone poiché si tratta dei categorie già in precedenza escluse dall'obbligo di Mud e quindi, anche da quello dei registri.

Precisato quanto sopra, il 30 aprile 2010 sarà necessario:
  • compilare e spedire il Mud alle Cccia;
  • adempiere a tale condotta compilatoria usando il Dpcm 2 dicembre 2008 (a meno di una proroga dell'ultima ora). L'utilizzo di un modello non conforme si ritiene possa integrare gli estremi della omessa comunicazione
Se si dovesse utilizzare il nuovo Mud (Dpcm 2 dicembre 2008) tutti i soggetti obbligati dovranno studiare come applicare tale nuovo modello anche se esso sarà applicato (forse) per l'ultima volta. Sono tutti attentissimi al Sistri, ma nessuno si preoccupa di questo dato, nonostante il Dpcm 2 dicembre 2008 sia di tutt'altro che facile leggibilità e applicazione e nonostante le sanzioni Mud si applichino ancora, come si è più sopra detto e argomentato.

La "diluizione" Sistri non è stata accolta dal Governo

Nel Ddl di conversione in legge del Dl 30 dicembre 2009, n. 194 cd. "Milleproroghe" alcuni Senatori dell'opposizione (Sangalli, Bubbico, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi, Sbarbati, Tomaselli) avevano presentato un emendamento ([1]) all'articolo 8 di tale Dl aggiungendovi un comma 4-bis. Tale emendamento, in sostanza, confermava la partenza dal 13 luglio 2010 per le imprese più grandi e "diluiva" l'accesso per le compagini più piccole fino al 14 gennaio 2012. Come noto, però, il Governo ha presentato un "cd. "maxi emendamento" da cui tale proposta è stata espunta.

Perché una proroga dell'entrata a regime del Sistri è necessaria?

L'emendamento (peraltro non completamente condivisibile), come detto, non è stato accolto; tuttavia, una proroga soprattutto nella perdurante assenza delle linee guida operative da parte del Ministero dell'Ambiente, è sicuramente necessaria.

Il Ministero si sta esprimendo solo mediante le Faq (Frequently Asked Questions) presenti nel proprio sito. Queste Faq non possono certo considerarsi linee guida o circolari. Sono semplici espressioni del libero pensiero a volte condivisibili, altre meno perché non di rado sembrano più risposte dettate dai principi ideali propri di chi le scrive che non dal dato legislativo cogente. Sono più che altro un atto di buona volontà, al quale nessuno è vincolato, neanche le Autorità di controllo.

Invece, di linee guida e/o circolari c'è grande bisogno.

Tutti ricordano l'atto di civiltà amministrativa compiuto con la Circolare 4 agosto 1998 emanata dai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria all'indomani dei decreti su registri e formulari. La Circolare non poteva risolvere tutto, ma ha risolto moltissimo (fatto salvo l'annosa querelle delle quantità che resta un problema, ma non dell'apparato di tracciabilità e di controllo, ma di organizzazione dell'impresa).

Ancora, tutti ricordano l'altro esempio di buona amministrazione dato con l'Accordo Stato-Regioni I luglio 2004 sui sottoprodotti di origine animale che rendeva chiarissimo chi doveva fare cosa e come in ossequio al non chiarissimo regolamento (Ce) 1774/2002.

Ancora, recentissima e ben fatta è l'approvazione del regolamento di applicazione, del disciplinare tecnico e del manuale operativo del Siviri (Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche) in ordine al quale la G.u. 4 febbraio 2010 n. 28 reca l'avviso del Ministero dell'Ambiente che rinvia al sito www.conviri.it dove tutti questi indispensabili documenti sono pubblicati. Per il Sistri, invece, non sembra stia accadendo nulla del genere.

Quando la situazione lo richiede (e il Sistri lo richiede) la P.A. ha il dovere di spiegare (subito e con chiarezza) come si fa. Se il Sistri fosse di così immediata comprensione ed applicazione perché migliaia di aziende (grandi e piccole) sono in cerca di risposte? Evidentemente, qualcosa non va.

Il Cittadino non è un suddito e se chiede (per giunta a gran voce) risposte ha il diritto di ottenerle. Chissà perché, soprattutto nel settore dei rifiuti, il dovere di gestire e tutelare il bene giuridico ambiente si scambia molto spesso con il diritto di esercitare il culto della propria personalità, affermando a parole il proprio ruolo istituzionale senza dare quello che quel ruolo istituzionale impone e pretende.

L'importanza del Sistri è fondamentale. Se ben condotto e ben gestito, il Sistri corre (per fortuna) il rischio di porre l'Italia all'avanguardia nel sistema del controllo e della tracciabilità. Diversamente, il Paese è oppresso e il sistema è depresso. Proprio per questo, la sua implementazione e la sua operatività devono essere accuratissime e condivise. Quindi, prima di far entrare in vigore il Dm 17 dicembre 2009, forse, sarebbe stato opportuno:

predisporre il manuale operativo e il regolamento di applicazione;
fare una sperimentazione;
armonizzare la disciplina normativa.

Spesso, fare le cose in fretta non aiuta a risparmiare tempo.

Si immagini cosa può succedere il 12 agosto 2010 (cioè a ridosso di ferragosto) quando le imprese più piccole (la maggioranza del nostro tessuto produttivo) faranno (se non interviene la proroga) il loro debutto sul Sistri, senza alcuna indicazione gestionale. Un delirio ferragostano.

Conclusioni

La scadenza del 30 aprile 2010, dunque, vedrà le imprese impegnate nella compilazione del nuovo Mud (Dpcm 2008), salvo non intervenga una proroga.

Dal 13 luglio 2010 le imprese più grandi e dal 12 agosto 2010 quelle più piccole partiranno applicando nel concreto il Sistri (salvo non venga concessa la proroga).

Vista la importanza del Sistri ai fini della lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei rifiuti e della semplificazione procedurale per le imprese, non rimane che auspicare che (magari usando il tempo delle proroghe, se verranno concesse) quanto prima il Ministero dell'Ambiente tratti i rifiuti di cui al Sistri con la stessa cura delle acque di cui al Siviri.

([1]) Il testo dell'emendamento era il seguente: «4-bis. L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:

''1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRl, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:

a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (13 luglio 2010 n.d.A.) per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto.

b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (14 gennaio 2011 n.d.A.) per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.

c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (14 luglio 2011 n.d.A.)per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici.

d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (14 gennaio 2012 n.d.A.) per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici''.».

*Paola Ficco è Giurista ambientale
Docente universitario Direttore responsabile di "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa", Responsabile coordinamento attività legislativa "Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile"

Fonte: Greenreport

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