giovedì, febbraio 25, 2010

Mud 2010 e Sistri: mentre si mormora di proroghe mancano regole chiare e, come sempre, l’Italia dei rifiuti annaspa

Mud 2010: quale modello?

Forse, in molti, ricorderanno che
  • da alcuni anni il Mud doveva essere redatto in base al Dpcm 24 dicembre 2002 (come rettificato dal Dpcm 22 dicembre 2004);
  • tale Dpcm 24 dicembre 2002 è stato sostituito dal Dpcm 2 dicembre 2008;
  • l'articolo 5, comma 2-quinquies, Dl 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" disponeva la proroga per l'utilizzo del "vecchio" Mud per la dichiarazione 2009, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2008 e lo faceva nei seguenti termini: "2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni.".
Quindi, è oltremodo chiaro e incontestabile che, allo stato attuale della legislazione, il "vecchio" Mud per la dichiarazione da rendersi entro il 30 aprile 2010 non può essere utilizzato. A meno che, non venga concessa una proroga (come -ad oggi- appare probabile ma di cui - ad oggi - non c'è traccia). Tale proroga non è stata proposta nel Ddl di conversione del Dl 194/2009 (cd. "milleproroghe"), anche se sarebbe stata la sede più opportuna.

Sicuramente, a molti non sarà sfuggito che (stante l'entrata in vigore del Dm 17 dicembre 2009 relativo al Sistri) il 30 aprile 2010 dovrebbe essere l'ultimo appuntamento con la dichiarazione Mud per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri medesimo.

Infatti, il Sistri acquisisce i dati in tempo reale giorno per giorno.

Tuttavia, da più fonti (anche istituzionali) -come era fin troppo ovvio prevedere, stante la complessità e la non completezza della disciplina - si apprende di una possibile proroga dell'entrata a regime del Sistri.

Date e termini non sono ancora noti, tuttavia, non può non essere evidente che:
  • se il Mud "vecchio" viene prorogato per quest'anno (come sembra possible)
  • se il Sistri viene prorogato (come sembra possibile)
lo stesso problema (Mud vecchio/Mud nuovo) si avrà anche l'anno prossimo.

Quindi, sarebbe oltremodo opportuno che se il Legislatore cambia le "regole del gioco", deve contestualmente prevedere (e armonizzare) le ricadute operative del cambiamento. Si spera, dunque, che tutto questo sia chiaro al Legislatore e che la formulazione delle proroghe sia improntata ad un disegno complessivo e meditato, a testimonianza che chi scrive possiede una ingegneria di sistema.

Il Mud e il Sistri

Si ritiene sia ormai sufficientemente chiaro a tutti che

- per i soggetti obbligati al Sistri (Dm 17 novembre 2009) la violazione di cui all'articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006 e relativa al Mud deve ritenersi tacitamente abrogata poiché l'impresa o l'ente non sono più obbligati a tenere la condotta ivi descritta a decorrere dalla data di operatività del Sistri per le varie categorie. Però, poiché il non esatto adempimento di tale condotta integra gli estremi di un illecito amministrativo, vale il principio dell'assoggettamento della condotta alla legge del tempo in cui la stessa si è verificata.

Pertanto, la tacita abrogazione non fa venir meno la punibilità per i fatti commessi prima dell'entrata a regime del Sistri per i singoli soggetti. A tali fatti si continua ad applicare la sanzione prevista dal citato articolo 258, comma 1, Dlgs 152/2006;

- per i soggetti non obbligati al Sistri, ma solo invitati ad aderirvi facoltativamente (articolo 1, comma 4, Dm 17 dicembre 2009), il problema non si pone poiché si tratta dei categorie già in precedenza escluse dall'obbligo di Mud e quindi, anche da quello dei registri.

Precisato quanto sopra, il 30 aprile 2010 sarà necessario:
  • compilare e spedire il Mud alle Cccia;
  • adempiere a tale condotta compilatoria usando il Dpcm 2 dicembre 2008 (a meno di una proroga dell'ultima ora). L'utilizzo di un modello non conforme si ritiene possa integrare gli estremi della omessa comunicazione
Se si dovesse utilizzare il nuovo Mud (Dpcm 2 dicembre 2008) tutti i soggetti obbligati dovranno studiare come applicare tale nuovo modello anche se esso sarà applicato (forse) per l'ultima volta. Sono tutti attentissimi al Sistri, ma nessuno si preoccupa di questo dato, nonostante il Dpcm 2 dicembre 2008 sia di tutt'altro che facile leggibilità e applicazione e nonostante le sanzioni Mud si applichino ancora, come si è più sopra detto e argomentato.

La "diluizione" Sistri non è stata accolta dal Governo

Nel Ddl di conversione in legge del Dl 30 dicembre 2009, n. 194 cd. "Milleproroghe" alcuni Senatori dell'opposizione (Sangalli, Bubbico, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi, Sbarbati, Tomaselli) avevano presentato un emendamento ([1]) all'articolo 8 di tale Dl aggiungendovi un comma 4-bis. Tale emendamento, in sostanza, confermava la partenza dal 13 luglio 2010 per le imprese più grandi e "diluiva" l'accesso per le compagini più piccole fino al 14 gennaio 2012. Come noto, però, il Governo ha presentato un "cd. "maxi emendamento" da cui tale proposta è stata espunta.

Perché una proroga dell'entrata a regime del Sistri è necessaria?

L'emendamento (peraltro non completamente condivisibile), come detto, non è stato accolto; tuttavia, una proroga soprattutto nella perdurante assenza delle linee guida operative da parte del Ministero dell'Ambiente, è sicuramente necessaria.

Il Ministero si sta esprimendo solo mediante le Faq (Frequently Asked Questions) presenti nel proprio sito. Queste Faq non possono certo considerarsi linee guida o circolari. Sono semplici espressioni del libero pensiero a volte condivisibili, altre meno perché non di rado sembrano più risposte dettate dai principi ideali propri di chi le scrive che non dal dato legislativo cogente. Sono più che altro un atto di buona volontà, al quale nessuno è vincolato, neanche le Autorità di controllo.

Invece, di linee guida e/o circolari c'è grande bisogno.

Tutti ricordano l'atto di civiltà amministrativa compiuto con la Circolare 4 agosto 1998 emanata dai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria all'indomani dei decreti su registri e formulari. La Circolare non poteva risolvere tutto, ma ha risolto moltissimo (fatto salvo l'annosa querelle delle quantità che resta un problema, ma non dell'apparato di tracciabilità e di controllo, ma di organizzazione dell'impresa).

Ancora, tutti ricordano l'altro esempio di buona amministrazione dato con l'Accordo Stato-Regioni I luglio 2004 sui sottoprodotti di origine animale che rendeva chiarissimo chi doveva fare cosa e come in ossequio al non chiarissimo regolamento (Ce) 1774/2002.

Ancora, recentissima e ben fatta è l'approvazione del regolamento di applicazione, del disciplinare tecnico e del manuale operativo del Siviri (Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche) in ordine al quale la G.u. 4 febbraio 2010 n. 28 reca l'avviso del Ministero dell'Ambiente che rinvia al sito www.conviri.it dove tutti questi indispensabili documenti sono pubblicati. Per il Sistri, invece, non sembra stia accadendo nulla del genere.

Quando la situazione lo richiede (e il Sistri lo richiede) la P.A. ha il dovere di spiegare (subito e con chiarezza) come si fa. Se il Sistri fosse di così immediata comprensione ed applicazione perché migliaia di aziende (grandi e piccole) sono in cerca di risposte? Evidentemente, qualcosa non va.

Il Cittadino non è un suddito e se chiede (per giunta a gran voce) risposte ha il diritto di ottenerle. Chissà perché, soprattutto nel settore dei rifiuti, il dovere di gestire e tutelare il bene giuridico ambiente si scambia molto spesso con il diritto di esercitare il culto della propria personalità, affermando a parole il proprio ruolo istituzionale senza dare quello che quel ruolo istituzionale impone e pretende.

L'importanza del Sistri è fondamentale. Se ben condotto e ben gestito, il Sistri corre (per fortuna) il rischio di porre l'Italia all'avanguardia nel sistema del controllo e della tracciabilità. Diversamente, il Paese è oppresso e il sistema è depresso. Proprio per questo, la sua implementazione e la sua operatività devono essere accuratissime e condivise. Quindi, prima di far entrare in vigore il Dm 17 dicembre 2009, forse, sarebbe stato opportuno:

predisporre il manuale operativo e il regolamento di applicazione;
fare una sperimentazione;
armonizzare la disciplina normativa.

Spesso, fare le cose in fretta non aiuta a risparmiare tempo.

Si immagini cosa può succedere il 12 agosto 2010 (cioè a ridosso di ferragosto) quando le imprese più piccole (la maggioranza del nostro tessuto produttivo) faranno (se non interviene la proroga) il loro debutto sul Sistri, senza alcuna indicazione gestionale. Un delirio ferragostano.

Conclusioni

La scadenza del 30 aprile 2010, dunque, vedrà le imprese impegnate nella compilazione del nuovo Mud (Dpcm 2008), salvo non intervenga una proroga.

Dal 13 luglio 2010 le imprese più grandi e dal 12 agosto 2010 quelle più piccole partiranno applicando nel concreto il Sistri (salvo non venga concessa la proroga).

Vista la importanza del Sistri ai fini della lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei rifiuti e della semplificazione procedurale per le imprese, non rimane che auspicare che (magari usando il tempo delle proroghe, se verranno concesse) quanto prima il Ministero dell'Ambiente tratti i rifiuti di cui al Sistri con la stessa cura delle acque di cui al Siviri.

([1]) Il testo dell'emendamento era il seguente: «4-bis. L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:

''1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRl, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:

a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (13 luglio 2010 n.d.A.) per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto.

b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (14 gennaio 2011 n.d.A.) per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.

c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (14 luglio 2011 n.d.A.)per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici.

d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (14 gennaio 2012 n.d.A.) per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici''.».

*Paola Ficco è Giurista ambientale
Docente universitario Direttore responsabile di "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa", Responsabile coordinamento attività legislativa "Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile"

Fonte: Greenreport

giovedì, febbraio 11, 2010

RELS - Innovative chain for energy recovery from waste in natural parks

Il Comune di Reggio Emilia ha recentemente vinto, insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia (capofila), il Parco delle 5 Terre e la Provincia di Cosenza, un bando LIFE+ dal titolo "RELS - Innovative chain for energy recovery from waste in natural parks"; il progetto si pone come obiettivo generale di contribuire in maniera innovativa ed efficace allo sviluppo delle priorità dell’Unione Europea nel campo del riciclaggio dei rifiuti e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma persegue anche alcuni obiettivi specifici come la realizzazione di un progetto e sviluppo prototipale di un ciclo integrato e sostenibile per la raccolta dei rifiuti e il recupero energetico nei parchi naturali; la realizzazione e sperimentazione di piani per la gestione del riciclo dei rifiuti; la promozione della consapevolezza dei cittadini verso il turismo sostenibile e l’importanza sociale dei parchi naturali; la promozione e diffusione di buone prassi nel campo della gestione dei rifiuti con speciale attenzione al riciclo e al recupero energetico.

Per informazioni:
  • Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - via Amendola 2 - Pad. Morselli - 42122 Reggio Emilia tel. 0522.522.610
  • Comune di Reggio Emilia Politiche per la Sostenibilità Ambientale e la Mobilità - Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522.585115

Presentazione in Powerpoint (download)

Progetto integrale: Parte A | Parte A1 | Parte A2 | Parte A3 | Parte B | Parte B1 | Parte B2 | Parte C | Parte C1 | Parte C2 |

mercoledì, febbraio 10, 2010

Atti del convegno "Regolazione e innovazionel sistema integrato di gestione dei rifiuti"

Sono disponibili per il download gli atti del convegno "Regolazione e innovazione nel sistema integrato di gestione dei rifiuti", svoltosi a Torino venerdì 5 febbraio 2010

Scarica gli atti del Convegno download
Scarica il comunicato stampa download
Scarica il programma del Convegno download

Fonte: ATO Rifiuti Torinese

lunedì, febbraio 08, 2010

Quel pasticciaccio brutto della tariffa rifiuti

Il tempo passa e il pasticcio riguardo alle modalità di pagamento del servizio di gestione dei rifiuti si complica sempre più. Non fosse bastato il problema sollevato con la sentenza della Corte Costituzionale che la scorsa estate ha decretato l'illegittimità dell'applicazione dell'Iva sulla tariffa d'igiene urbana (adottata sino ad ora, in via del tutto volontaria, da circa 1200 comuni) su cui ancora non si è deciso come e se effettuare i rimborsi, adesso è la vecchia Tarsu, che persiste in quasi l'85% dei comuni, che potrebbe essere considerata illegittima.

Il garbuglio nasce dall'avvicendarsi di norme che prevedono tempi e modalità diverse nel passaggio dalla tassa alla tariffa per il servizio d'igiene urbana, senza che si sia provveduto ad aggiornare i rispettivi decreti e regolamenti attuativi.

Ma andiamo per ordine.

La tariffa viene istituita con il cosiddetto decreto Ronchi (Dlgs 22/97), che prevedeva un regime transitorio per ottemperare a questo passaggio, considerato necessario per permettere ai comuni di raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di mettere a punto un sistema di contabilità separata, condizione necessaria per l'applicazione della tariffa.

Gran parte dei comuni, infatti, coprivano con la Tarsu (e continuano a farlo tuttora) solo parte dei costi del servizio, mentre la rimanente parte viene ricavata dalla contabilità generale.

Il regime transitorio veniva indicato nel regolamento attuativo della Tia, ovvero il Dpr 158/99, in un periodo di otto anni, pertanto tutti i comuni avrebbero dovuto adottare il passaggio al sistema tariffario a partire dal 1 gennaio 2008; termine poi prorogato di anno in anno sino al giugno 2010.

Il Dpr 158/99 descrive le modalità di calcolo della tariffa che vien concepita con una struttura binomia, cioè composta da una quota fissa determinata in base alle componenti essenziali del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e alla qualità dei servizi erogati. Inoltre i costi da coprire attraverso il regime tariffario sono ripartiti, secondo criteri razionali, tra due macrocategorie d'utenza - domestica e non domestica - e per fasce territoriali omogenee. Sempre lo stesso Dpr, prevedendo un periodo graduale e transitorio pone anche i tempi di abrogazione (sempre quindi al 1 gennaio 2008) di una altro provvedimento normativo che inseriva- intanto- alcune possibilità di modulare la tassa rifiuti sulla base di particolari esigenze del servizio (come ad esempio le agevolazioni per i single, le famiglie numerose ecc).

Ma con l'approvazione del testo unico ambientale, il dlgs 152/2006, viene abrogata la Tia prevista dal decreto Ronchi, se ne introduce una nuova e si prevede l'emanazione di decreti che avrebbero dovuto regolamentare il nuovo sistema tariffario, mantenendo la validità delle discipline regolamentari vigenti sino alla loro pubblicazione. Quindi sino a che non vengono varati i nuovi regolamenti valgono quelli precedenti, ovvero il Dpr 158/99 che prevede a partire dal 1 gennaio 2008 (prorogato sino al 2010) il passaggio obbligatorio a tariffa per tutti i comuni.

Questo significa che i comuni dovrebbero ottemperare al passaggio dalla tarsu alla tia senza avere un regolamento per poterlo fare: il nuovo non esiste e il vecchio è abrogato.

Ma c'è di più, se già questo pasticcio non fosse ancora sufficiente.

Il Dlgs 4/2008, che modifica a sua volta il testo unico ambientale, dispone con l'art.195, l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa, dedicata, questa volta, ai soli operatori economici.

Anche in questo caso per poterla applicare si prevedeva la definizione di un regolamento in merito alla assimilazione ai rifiuti urbani, dei rifiuti prodotti da attività produttive, escludendone alcune specifiche categorie che vengono elencate.

Dopodiché ai rifiuti assimilati, secondo quanto previsto dalla nuova norma, si doveva applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il termine previsto per l'istituzione del prelievo era, all'inizio, di un anno, con scadenza a febbraio 2009. Anche questa scadenza è stata prorogata prima di sei mesi e poi di altri sei, quindi dovrebbe entrare in vigore entro questo mese di febbraio.

E non si esclude che questa nuova contabilità possa essere invocata anche in quei comuni che ancora hanno in piedi il regime di tarsu, senza quindi alcuna distinzione tra costi fissi e costi variabili.

Dunque un problema appresso all'altro, scadenze che si intrecciano e su cui sembrerebbe non dovessero avere più effetto le eventuali proroghe perché mancano i regolamenti attuativi con la conseguenza che su un settore fondamentale per un paese civile come quello della gestione dei rifiuti, anziché aumentare la chiarezza e la certezza delle norme di riferimento, quello che aumenta è solo il caos.

Fonte: greenreport

giovedì, febbraio 04, 2010

Il 2010: un anno di importanti scadenze normative per il sistema Raee


Intervista a Paola Ficco, Responsabile Attività legislativa – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – Susdef

Cosa fa del 2010 un anno cruciale per il sistema Raee nazionale? e quali sono a suo parere i passaggi normativi più rilevanti?

Il Governo deve recepire una direttiva comunitaria sui rifiuti – la Direttiva CE/98/2008 – entro il 12 dicembre 2010 ed inevitabilmente questi aspetti, certamente di carattere generale, interesseranno da vicino il sistema Raee.

Ciò nondimeno, a mio parere, anche il decreto legislativo 151/2005, relativo nello specifico ai Raee, deve subire una sorta di revisione – certamente non integrale, ma significativa – anche in considerazione della nuova direttiva sui Raee, ormai sul punto di ultimazione.

Sotto il profilo legislativo più ampio e in generale, non sfugge agli interpreti del settore una definizione oltremodo importante contenuta all’interno della direttiva sui rifiuti – la 2008/98 cui accennavo – cui si legano aspetti di un certo rilievo: la definizione di “Preparazione per il riutilizzo”. In linea teorica ed astratta, tale definizione e tale principio sono destinati a favorire il riutilizzo, poiché la direttiva è finalizzata a creare una grande società del riciclaggio – fermo restando che “riutilizzo” e “riciclaggio” sono due concetti nettamente diversi – con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti che vengono prodotti.

A mio avviso, tuttavia, questa definizione reintroduce il concetto di “AEE usate” che, come noto, già contenuta all’interno del decreto Raee (151/2005), portò ad una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea, in seguito alla quale si è proceduto alla sua soppressione.

Ora questa definizione, o meglio questo concetto, ritorna attraverso la direttiva “madre” sui rifiuti e, se non sarà trattata nell’ambito di un sistema legislativo oltremodo oculato, con paletti importanti, si corre il rischio di aprire le frontiere nazionali a delle “emorragie” di materiali, che in linea pratica sono “rifiuti”, ma sono mascherati da “non rifiuti”. Il nostro legislatore dovrà, quindi, essere molto accorto nell’attuare questo passaggio della direttiva comunitaria.

Quali altri effetti diretti deriveranno da tale nuovo quadro normativo?

Sul fronte Raee, certamente la direttiva comunitaria 2008/98 che il Governo italiano deve recepire sui rifiuti nella loro generalità porterà anche ad una semplificazione per quanto riguarda gli stoccaggi.

Il preambolo alla direttiva comunitaria prevede che alcune tipologie di rifiuti che provengono da flussi importanti e depositati presso la distribuzione possano non soggiacere al regime autorizzatorio per lo stoccaggio; si tratta di un aspetto molto importante e mi auguro che sia riproposto all’interno del decreto legislativo di recepimento.

Ancora, sul fronte Raee si è in attesa del decreto sulla semplificazione, il cosiddetto “one to one”, che riguarda soprattutto i sistemi della distribuzione, presso i quali il cittadino, l’utente domestico, potrà portare il suo Raee scambiandolo con un AEE. Un decreto che, semplificando gli oneri e gli obblighi posti a carico del commerciante, dovrebbe favorire la raccolta e quindi la captazione da parte dei sistemi collettivi.

Si tratta di un decreto atteso ormai da tempo e molto importante, che, insieme a quello sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, avrebbero dovuto trovare la priorità sull’agenda governativa al posto di un sistema ancora pieno di falle e di buchi e francamente non intellegibile come il Sistri.

Possiamo dire, a suo avviso, che la logica dell’”1 contro 1” costituisce una rivoluzione nella gestione dei rifiuti?

Si, rivoluziona l’assetto generale, soprattutto sotto il profilo culturale – non dimentichiamo che l’ambiente è un fatto di cultura, è inutile fare leggi se poi le persone non scelgono di tutelare l’ambiente – quindi, sotto questo profilo, è molto importante, perché chiama in causa i distributori, una categoria finora non coinvolta, esponendo questi soggetti alla dovuta responsabilità, ma con i dovuti distinguo tra un commerciante di Aee e una piattaforma di gestione dei Raee.

Cambia sostanzialmente il riferimento per il cittadino, poco invogliato dal ricorso alla sola isola ecologica…

Si, il cittadino è poco abituato al sistema delle responsabilità, vorrebbe trovare tutto sull’uscio di casa e non ha voglia di recarsi all’isola ecologica.

Io però non condivido l’approccio che dice che il cassonetto o l’isola ecologica debbano seguire il cittadino, io credo che sia l’esatto contrario: ciascuno di noi è responsabile delle condotte che pone in essere e non può scaricarle in modo indifferenziato sulla collettività. Quindi si tratta, di nuovo, di un fatto di cultura, di sensibilità, di voglia di percepire il sistema del vivere comune.

Ma poiché, come si dice, “se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto”… è ragionevole ritenere che, avendo il commerciante di AEE sotto casa, sarà più facile che si decida di portare lì il proprio Raee; condivido quindi la posizione che possa rappresentare una svolta importante.

Un insieme di cambiamenti che dovrà interessare anche le amministrazioni locali, che sono responsabili della raccolta dei Raee sui loro territori?


Il sistema Raee, come tutti i sistemi importanti e complessi, necessita sempre di qualche aggiustamento in corso d’opera, anche alla luce delle esperienze che poi la pratica quotidiana rivela.

Ciò è importante ovviamente per gli amministratori pubblici più che per i cittadini, per questo l’invito è quello di tenere sempre in costante monitoraggio i vari decreti legge “omnibus” che sistematicamente vengono approvati e varati e che, altrettanto sistematicamente, incidono sulla disciplina Raee.

Fonte: Consorzio Re.Media

martedì, febbraio 02, 2010

Più controlli sui trasporti di rifiuti, ma l'Ue dimentica i controlli 'alla fonte'

Oggi la Commissione europea ha pubblicato uno studio che raccomanda «l'istituzione di un organismo europeo specifico incaricato di sorvegliare l'attuazione e l'applicazione della normativa Ue sui rifiuti», la cui produzione europea si aggira intorno ai 2,6 miliardi di tonnellate, circa 90 milioni dei quali sono classificati come pericolosi. Negli ultimi anni il problema dei rifiuti si è aggravato con l'aumento della produzione e dei trasferimenti dei rifiuti nell'Unione allargata.

Nel documento si legge che «Le attuali carenze nell'attuazione e nell'applicazione della normativa sono all'origine dello scarico illegale di rifiuti praticato su larga scala e del gran numero di discariche e di altri siti e infrastrutture che non rispettano le norme UE. In alcuni Stati membri le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti sono inadeguate o inesistenti. L'elevato numero di casi di spedizioni illegali di rifiuti suscita inoltre preoccupazione crescente».

«Lo scarico illegale di rifiuti continua ad essere una pratica diffusa - sottolinea la Commissione - numerose discariche non soddisfano le norme e in alcuni Stati membri mancano ancora le infrastrutture di base per il trattamento dei rifiuti. Le spedizioni illegali di rifiuti rappresentano un'altra fonte di preoccupazione». Da una seconda relazione pubblicata oggi emerge che quasi un quinto delle spedizioni di rifiuti ispezionate nell'ambito delle misure di controllo dell'applicazione recentemente adottate negli Stati membri era illegale».

Il documento della Commissione spiega che l'agenzia proposta dovrebbe svolgere diversi compiti: «Esami dei sistemi di applicazione delle norme negli Stati membri, controlli coordinati e attività di ispezione". Ad essa sarebbe associato uno specifico organismo europeo responsabile delle ispezioni e dei controlli diretti di infrastrutture e siti in casi di inadempienza grave. Una rete europea di Stati membri sosterrebbe l'agenzia in una serie di attività. Le raccomandazioni sono basate sulle risposte fornite da funzionari degli Stati membri e da soggetti interessati in questionari e nel corso di colloqui e seminari informali.

Il costo annuale di attuazione delle raccomandazioni è stimato di poco superiore a 16 milioni di euro. Oltre ad altri benefici derivanti dal trattamento dei rifiuti, la piena attuazione della legislazione Ue sui rifiuti ridurrebbe le emissioni di gas a effetto serra, ma anche eque condizioni di concorrenza per le imprese europee, migliori opportunità per l'innovazione e un accesso più agevole a preziose materie prime secondarie. Un'analisi approfondita dei costi e benefici verrà effettuata quest'anno e fasi successive potranno essere proposte nel corso del 2011.

La Commissione europea ha individuato nella mancanza di ispezioni e di controlli sul posto un fattore importante e come risposta a questa situazione ha sostenuto una serie di ispezioni coordinate, controlli sul posto e controlli di spedizioni di rifiuti negli Stati membri in collaborazione con Impel, la rete Ue di funzionari delle amministrazioni competenti in materia di ambiente negli Stati membri.

Oggi è stata resa nota anche una relazione sulle azioni congiunte di controllo dell'applicazione: «Sono state effettuate oltre 10 000 ispezioni su trasporti e diverse centinaia di ispezioni in imprese». E già qui va sottolineata l'incongruenza: tutta l'attenzione si concentra sul trasporto, ma non sarebbe più logico concentrarsi invece proprio sui controlli alla fonte, cioé su aziende e industrie produttrici?

Nel 19% circa dei casi di trasporti contenenti rifiuti gli ispettori hanno riscontrato che le spedizioni erano illegali. La maggior parte dei casi riguardava esportazioni illegali dai paesi dell'Ue verso l'Africa e l'Asia in violazione del divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi o degli obblighi di informazione per l'esportazione di rifiuti "verdi" non pericolosi.

Fonte: Greenreport

Altre info dal: sito della commissione europea

Il decalogo del riciclaggio

Da EuPR 10 azioni da intraprendere per aumentare il recupero di materie plastiche post-consumo.

La Federazione europea dei riciclatori di materie plastiche, EuPR, ha pubblicato un decalogo delle azioni da mettere in atto per aumentare il riciclaggio di materie plastiche. Riciclaggio che lo scorso anno ha interessato ben il 51% dei 25 milioni di tonnellate di rifiuti plastici prodotti sul continente europeo.

Il documento, intitolato “How to Increase Plastics Recycling”, contiene una breve analisi del comparto e delle diverse opzioni di recupero dei rifiuti plastici, fino ad individuare in dieci punti le azioni ritenute fondamentali per aumentare i volumi di plastica sottratti alla discarica:

1) Monitoraggio dei sistemi nazionali di raccolta rifiuti e loro armonizzazione a livello europeo.

2) fermare l'utilizzo di tecnologie non sostenibili, tra cui bioplastiche e oxodegradabili; creare filiere di raccolta separate per questi materiali.

3) Prevedere specifici obiettivi di riciclaggio meccanico all'interno della Direttiva quadro sui rifiuti.

4) Limitare le esportazioni di rifiuti plastici per favorire l'approvvigionamento dei riciclatori europei.

5) Creare un sistema fiscale favorevole all'industria europea del riciclaggio.

6) Offrire ai riciclatori soluzioni per ottenere la rispondenza al REACH, attraverso la collaborazione e il supporto dell'intera filiera.

7) Eliminare norme discriminatorie o standard irraggiungibili per i materiali riciclati.

8) Incrementare il Green Public Procurement (Acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione) e prevedere un livello minimo di materiali riciclati per gli eco-label.

9) Introdurre incentivi economici per i riciclati.

10) Rafforzare la comunicazione e la cooperazione all'interno dell'intera filiera delle materie plastiche.

Scarica il PDF di “How to Increase Plastics Recycling

Fonte: Polimerica

lunedì, febbraio 01, 2010

SISTRI: nuovo sito del Ministero sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Come già segnalato su quedto blog (leggi) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.2010 - Suppl. Ordinario n.10, il D.M. 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009".

Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare ha rilasciato recentemente un nuovo sit web, http://www.sistri.it di cui vi segnalo i principali contenuti messi a disposizione:

Cos'è il SISTRI | Destinatari | Il Sistri e Le Istituzioni | Modalità di Iscrizione | Modalità di Pagamento

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