mercoledì, febbraio 10, 2010

Atti del convegno "Regolazione e innovazionel sistema integrato di gestione dei rifiuti"

Sono disponibili per il download gli atti del convegno "Regolazione e innovazione nel sistema integrato di gestione dei rifiuti", svoltosi a Torino venerdì 5 febbraio 2010

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Fonte: ATO Rifiuti Torinese

lunedì, febbraio 08, 2010

Quel pasticciaccio brutto della tariffa rifiuti

Il tempo passa e il pasticcio riguardo alle modalità di pagamento del servizio di gestione dei rifiuti si complica sempre più. Non fosse bastato il problema sollevato con la sentenza della Corte Costituzionale che la scorsa estate ha decretato l'illegittimità dell'applicazione dell'Iva sulla tariffa d'igiene urbana (adottata sino ad ora, in via del tutto volontaria, da circa 1200 comuni) su cui ancora non si è deciso come e se effettuare i rimborsi, adesso è la vecchia Tarsu, che persiste in quasi l'85% dei comuni, che potrebbe essere considerata illegittima.

Il garbuglio nasce dall'avvicendarsi di norme che prevedono tempi e modalità diverse nel passaggio dalla tassa alla tariffa per il servizio d'igiene urbana, senza che si sia provveduto ad aggiornare i rispettivi decreti e regolamenti attuativi.

Ma andiamo per ordine.

La tariffa viene istituita con il cosiddetto decreto Ronchi (Dlgs 22/97), che prevedeva un regime transitorio per ottemperare a questo passaggio, considerato necessario per permettere ai comuni di raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di mettere a punto un sistema di contabilità separata, condizione necessaria per l'applicazione della tariffa.

Gran parte dei comuni, infatti, coprivano con la Tarsu (e continuano a farlo tuttora) solo parte dei costi del servizio, mentre la rimanente parte viene ricavata dalla contabilità generale.

Il regime transitorio veniva indicato nel regolamento attuativo della Tia, ovvero il Dpr 158/99, in un periodo di otto anni, pertanto tutti i comuni avrebbero dovuto adottare il passaggio al sistema tariffario a partire dal 1 gennaio 2008; termine poi prorogato di anno in anno sino al giugno 2010.

Il Dpr 158/99 descrive le modalità di calcolo della tariffa che vien concepita con una struttura binomia, cioè composta da una quota fissa determinata in base alle componenti essenziali del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e alla qualità dei servizi erogati. Inoltre i costi da coprire attraverso il regime tariffario sono ripartiti, secondo criteri razionali, tra due macrocategorie d'utenza - domestica e non domestica - e per fasce territoriali omogenee. Sempre lo stesso Dpr, prevedendo un periodo graduale e transitorio pone anche i tempi di abrogazione (sempre quindi al 1 gennaio 2008) di una altro provvedimento normativo che inseriva- intanto- alcune possibilità di modulare la tassa rifiuti sulla base di particolari esigenze del servizio (come ad esempio le agevolazioni per i single, le famiglie numerose ecc).

Ma con l'approvazione del testo unico ambientale, il dlgs 152/2006, viene abrogata la Tia prevista dal decreto Ronchi, se ne introduce una nuova e si prevede l'emanazione di decreti che avrebbero dovuto regolamentare il nuovo sistema tariffario, mantenendo la validità delle discipline regolamentari vigenti sino alla loro pubblicazione. Quindi sino a che non vengono varati i nuovi regolamenti valgono quelli precedenti, ovvero il Dpr 158/99 che prevede a partire dal 1 gennaio 2008 (prorogato sino al 2010) il passaggio obbligatorio a tariffa per tutti i comuni.

Questo significa che i comuni dovrebbero ottemperare al passaggio dalla tarsu alla tia senza avere un regolamento per poterlo fare: il nuovo non esiste e il vecchio è abrogato.

Ma c'è di più, se già questo pasticcio non fosse ancora sufficiente.

Il Dlgs 4/2008, che modifica a sua volta il testo unico ambientale, dispone con l'art.195, l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa, dedicata, questa volta, ai soli operatori economici.

Anche in questo caso per poterla applicare si prevedeva la definizione di un regolamento in merito alla assimilazione ai rifiuti urbani, dei rifiuti prodotti da attività produttive, escludendone alcune specifiche categorie che vengono elencate.

Dopodiché ai rifiuti assimilati, secondo quanto previsto dalla nuova norma, si doveva applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il termine previsto per l'istituzione del prelievo era, all'inizio, di un anno, con scadenza a febbraio 2009. Anche questa scadenza è stata prorogata prima di sei mesi e poi di altri sei, quindi dovrebbe entrare in vigore entro questo mese di febbraio.

E non si esclude che questa nuova contabilità possa essere invocata anche in quei comuni che ancora hanno in piedi il regime di tarsu, senza quindi alcuna distinzione tra costi fissi e costi variabili.

Dunque un problema appresso all'altro, scadenze che si intrecciano e su cui sembrerebbe non dovessero avere più effetto le eventuali proroghe perché mancano i regolamenti attuativi con la conseguenza che su un settore fondamentale per un paese civile come quello della gestione dei rifiuti, anziché aumentare la chiarezza e la certezza delle norme di riferimento, quello che aumenta è solo il caos.

Fonte: greenreport

giovedì, febbraio 04, 2010

Il 2010: un anno di importanti scadenze normative per il sistema Raee


Intervista a Paola Ficco, Responsabile Attività legislativa – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – Susdef

Cosa fa del 2010 un anno cruciale per il sistema Raee nazionale? e quali sono a suo parere i passaggi normativi più rilevanti?

Il Governo deve recepire una direttiva comunitaria sui rifiuti – la Direttiva CE/98/2008 – entro il 12 dicembre 2010 ed inevitabilmente questi aspetti, certamente di carattere generale, interesseranno da vicino il sistema Raee.

Ciò nondimeno, a mio parere, anche il decreto legislativo 151/2005, relativo nello specifico ai Raee, deve subire una sorta di revisione – certamente non integrale, ma significativa – anche in considerazione della nuova direttiva sui Raee, ormai sul punto di ultimazione.

Sotto il profilo legislativo più ampio e in generale, non sfugge agli interpreti del settore una definizione oltremodo importante contenuta all’interno della direttiva sui rifiuti – la 2008/98 cui accennavo – cui si legano aspetti di un certo rilievo: la definizione di “Preparazione per il riutilizzo”. In linea teorica ed astratta, tale definizione e tale principio sono destinati a favorire il riutilizzo, poiché la direttiva è finalizzata a creare una grande società del riciclaggio – fermo restando che “riutilizzo” e “riciclaggio” sono due concetti nettamente diversi – con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti che vengono prodotti.

A mio avviso, tuttavia, questa definizione reintroduce il concetto di “AEE usate” che, come noto, già contenuta all’interno del decreto Raee (151/2005), portò ad una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea, in seguito alla quale si è proceduto alla sua soppressione.

Ora questa definizione, o meglio questo concetto, ritorna attraverso la direttiva “madre” sui rifiuti e, se non sarà trattata nell’ambito di un sistema legislativo oltremodo oculato, con paletti importanti, si corre il rischio di aprire le frontiere nazionali a delle “emorragie” di materiali, che in linea pratica sono “rifiuti”, ma sono mascherati da “non rifiuti”. Il nostro legislatore dovrà, quindi, essere molto accorto nell’attuare questo passaggio della direttiva comunitaria.

Quali altri effetti diretti deriveranno da tale nuovo quadro normativo?

Sul fronte Raee, certamente la direttiva comunitaria 2008/98 che il Governo italiano deve recepire sui rifiuti nella loro generalità porterà anche ad una semplificazione per quanto riguarda gli stoccaggi.

Il preambolo alla direttiva comunitaria prevede che alcune tipologie di rifiuti che provengono da flussi importanti e depositati presso la distribuzione possano non soggiacere al regime autorizzatorio per lo stoccaggio; si tratta di un aspetto molto importante e mi auguro che sia riproposto all’interno del decreto legislativo di recepimento.

Ancora, sul fronte Raee si è in attesa del decreto sulla semplificazione, il cosiddetto “one to one”, che riguarda soprattutto i sistemi della distribuzione, presso i quali il cittadino, l’utente domestico, potrà portare il suo Raee scambiandolo con un AEE. Un decreto che, semplificando gli oneri e gli obblighi posti a carico del commerciante, dovrebbe favorire la raccolta e quindi la captazione da parte dei sistemi collettivi.

Si tratta di un decreto atteso ormai da tempo e molto importante, che, insieme a quello sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, avrebbero dovuto trovare la priorità sull’agenda governativa al posto di un sistema ancora pieno di falle e di buchi e francamente non intellegibile come il Sistri.

Possiamo dire, a suo avviso, che la logica dell’”1 contro 1” costituisce una rivoluzione nella gestione dei rifiuti?

Si, rivoluziona l’assetto generale, soprattutto sotto il profilo culturale – non dimentichiamo che l’ambiente è un fatto di cultura, è inutile fare leggi se poi le persone non scelgono di tutelare l’ambiente – quindi, sotto questo profilo, è molto importante, perché chiama in causa i distributori, una categoria finora non coinvolta, esponendo questi soggetti alla dovuta responsabilità, ma con i dovuti distinguo tra un commerciante di Aee e una piattaforma di gestione dei Raee.

Cambia sostanzialmente il riferimento per il cittadino, poco invogliato dal ricorso alla sola isola ecologica…

Si, il cittadino è poco abituato al sistema delle responsabilità, vorrebbe trovare tutto sull’uscio di casa e non ha voglia di recarsi all’isola ecologica.

Io però non condivido l’approccio che dice che il cassonetto o l’isola ecologica debbano seguire il cittadino, io credo che sia l’esatto contrario: ciascuno di noi è responsabile delle condotte che pone in essere e non può scaricarle in modo indifferenziato sulla collettività. Quindi si tratta, di nuovo, di un fatto di cultura, di sensibilità, di voglia di percepire il sistema del vivere comune.

Ma poiché, come si dice, “se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto”… è ragionevole ritenere che, avendo il commerciante di AEE sotto casa, sarà più facile che si decida di portare lì il proprio Raee; condivido quindi la posizione che possa rappresentare una svolta importante.

Un insieme di cambiamenti che dovrà interessare anche le amministrazioni locali, che sono responsabili della raccolta dei Raee sui loro territori?


Il sistema Raee, come tutti i sistemi importanti e complessi, necessita sempre di qualche aggiustamento in corso d’opera, anche alla luce delle esperienze che poi la pratica quotidiana rivela.

Ciò è importante ovviamente per gli amministratori pubblici più che per i cittadini, per questo l’invito è quello di tenere sempre in costante monitoraggio i vari decreti legge “omnibus” che sistematicamente vengono approvati e varati e che, altrettanto sistematicamente, incidono sulla disciplina Raee.

Fonte: Consorzio Re.Media

martedì, febbraio 02, 2010

Più controlli sui trasporti di rifiuti, ma l'Ue dimentica i controlli 'alla fonte'

Oggi la Commissione europea ha pubblicato uno studio che raccomanda «l'istituzione di un organismo europeo specifico incaricato di sorvegliare l'attuazione e l'applicazione della normativa Ue sui rifiuti», la cui produzione europea si aggira intorno ai 2,6 miliardi di tonnellate, circa 90 milioni dei quali sono classificati come pericolosi. Negli ultimi anni il problema dei rifiuti si è aggravato con l'aumento della produzione e dei trasferimenti dei rifiuti nell'Unione allargata.

Nel documento si legge che «Le attuali carenze nell'attuazione e nell'applicazione della normativa sono all'origine dello scarico illegale di rifiuti praticato su larga scala e del gran numero di discariche e di altri siti e infrastrutture che non rispettano le norme UE. In alcuni Stati membri le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti sono inadeguate o inesistenti. L'elevato numero di casi di spedizioni illegali di rifiuti suscita inoltre preoccupazione crescente».

«Lo scarico illegale di rifiuti continua ad essere una pratica diffusa - sottolinea la Commissione - numerose discariche non soddisfano le norme e in alcuni Stati membri mancano ancora le infrastrutture di base per il trattamento dei rifiuti. Le spedizioni illegali di rifiuti rappresentano un'altra fonte di preoccupazione». Da una seconda relazione pubblicata oggi emerge che quasi un quinto delle spedizioni di rifiuti ispezionate nell'ambito delle misure di controllo dell'applicazione recentemente adottate negli Stati membri era illegale».

Il documento della Commissione spiega che l'agenzia proposta dovrebbe svolgere diversi compiti: «Esami dei sistemi di applicazione delle norme negli Stati membri, controlli coordinati e attività di ispezione". Ad essa sarebbe associato uno specifico organismo europeo responsabile delle ispezioni e dei controlli diretti di infrastrutture e siti in casi di inadempienza grave. Una rete europea di Stati membri sosterrebbe l'agenzia in una serie di attività. Le raccomandazioni sono basate sulle risposte fornite da funzionari degli Stati membri e da soggetti interessati in questionari e nel corso di colloqui e seminari informali.

Il costo annuale di attuazione delle raccomandazioni è stimato di poco superiore a 16 milioni di euro. Oltre ad altri benefici derivanti dal trattamento dei rifiuti, la piena attuazione della legislazione Ue sui rifiuti ridurrebbe le emissioni di gas a effetto serra, ma anche eque condizioni di concorrenza per le imprese europee, migliori opportunità per l'innovazione e un accesso più agevole a preziose materie prime secondarie. Un'analisi approfondita dei costi e benefici verrà effettuata quest'anno e fasi successive potranno essere proposte nel corso del 2011.

La Commissione europea ha individuato nella mancanza di ispezioni e di controlli sul posto un fattore importante e come risposta a questa situazione ha sostenuto una serie di ispezioni coordinate, controlli sul posto e controlli di spedizioni di rifiuti negli Stati membri in collaborazione con Impel, la rete Ue di funzionari delle amministrazioni competenti in materia di ambiente negli Stati membri.

Oggi è stata resa nota anche una relazione sulle azioni congiunte di controllo dell'applicazione: «Sono state effettuate oltre 10 000 ispezioni su trasporti e diverse centinaia di ispezioni in imprese». E già qui va sottolineata l'incongruenza: tutta l'attenzione si concentra sul trasporto, ma non sarebbe più logico concentrarsi invece proprio sui controlli alla fonte, cioé su aziende e industrie produttrici?

Nel 19% circa dei casi di trasporti contenenti rifiuti gli ispettori hanno riscontrato che le spedizioni erano illegali. La maggior parte dei casi riguardava esportazioni illegali dai paesi dell'Ue verso l'Africa e l'Asia in violazione del divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi o degli obblighi di informazione per l'esportazione di rifiuti "verdi" non pericolosi.

Fonte: Greenreport

Altre info dal: sito della commissione europea

Il decalogo del riciclaggio

Da EuPR 10 azioni da intraprendere per aumentare il recupero di materie plastiche post-consumo.

La Federazione europea dei riciclatori di materie plastiche, EuPR, ha pubblicato un decalogo delle azioni da mettere in atto per aumentare il riciclaggio di materie plastiche. Riciclaggio che lo scorso anno ha interessato ben il 51% dei 25 milioni di tonnellate di rifiuti plastici prodotti sul continente europeo.

Il documento, intitolato “How to Increase Plastics Recycling”, contiene una breve analisi del comparto e delle diverse opzioni di recupero dei rifiuti plastici, fino ad individuare in dieci punti le azioni ritenute fondamentali per aumentare i volumi di plastica sottratti alla discarica:

1) Monitoraggio dei sistemi nazionali di raccolta rifiuti e loro armonizzazione a livello europeo.

2) fermare l'utilizzo di tecnologie non sostenibili, tra cui bioplastiche e oxodegradabili; creare filiere di raccolta separate per questi materiali.

3) Prevedere specifici obiettivi di riciclaggio meccanico all'interno della Direttiva quadro sui rifiuti.

4) Limitare le esportazioni di rifiuti plastici per favorire l'approvvigionamento dei riciclatori europei.

5) Creare un sistema fiscale favorevole all'industria europea del riciclaggio.

6) Offrire ai riciclatori soluzioni per ottenere la rispondenza al REACH, attraverso la collaborazione e il supporto dell'intera filiera.

7) Eliminare norme discriminatorie o standard irraggiungibili per i materiali riciclati.

8) Incrementare il Green Public Procurement (Acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione) e prevedere un livello minimo di materiali riciclati per gli eco-label.

9) Introdurre incentivi economici per i riciclati.

10) Rafforzare la comunicazione e la cooperazione all'interno dell'intera filiera delle materie plastiche.

Scarica il PDF di “How to Increase Plastics Recycling

Fonte: Polimerica

lunedì, febbraio 01, 2010

SISTRI: nuovo sito del Ministero sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Come già segnalato su quedto blog (leggi) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.2010 - Suppl. Ordinario n.10, il D.M. 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009".

Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare ha rilasciato recentemente un nuovo sit web, http://www.sistri.it di cui vi segnalo i principali contenuti messi a disposizione:

Cos'è il SISTRI | Destinatari | Il Sistri e Le Istituzioni | Modalità di Iscrizione | Modalità di Pagamento

sabato, gennaio 16, 2010

Lunedì 18 gennaio 2010: centri di raccolta rifiuti urbani e assimilati in regola con l'Albo gestori

di Paola Ficco

Scatta lunedì 18 gennaio 2010 il termine iniziale a decorrere dal quale le cd. "ecopiazzole" dovranno essere iscritte all'Albo nazionale gestori rifiuti (categoria 1), in base alla delibera Albo 20 luglio 2009.

In difetto di tale iscrizione, i centri raccolta ("ecopiazzole") non potranno operare. Se opereranno, i relativi gestori incorreranno nelle sanzioni di cui all'articolo 256, Dlgs 152/2006.

Come noto, sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio è stato pubblicato il Dm 13 maggio 2009, di modifica del Dm 8 aprile 2008, contenente la disciplina dei centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati (le cosiddette "ecopiazzole"). I gestori dei centri dovranno iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali (categoria 1).

La disciplina originale aveva subito una sorta di sospensione a causa della revoca da parte dell'Albo della precedente delibera, su invito del ministero dell'Ambiente, dovuto a problemi di registrazione tardiva del Dm originale presso la Corte dei Conti. Le "ecopiazzole" sono ora definite «centri di raccolta» (articolo 183, comma 1, lettera cc), Dlgs 152/2006). Quindi, non si tratta più di stoccaggi, ma di momenti della raccolta soggetti all'iscrizione all'Albo e non alla Via.

Il nuovo Dm e la delibera Albo sono fondamentali poiché i centri di raccolta sono destinati, tra l'altro, a incrementare la raccolta differenziata dei Raee (rifiuti elettrici ed elettronici). Nel merito, le modifiche principali del Dm 13 maggio 2009 sono queste:

- approvazione: la realizzazione o l'adeguamento dei centri deve essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, e il Comune è tenuto a darne comunicazione alla Regione e alla Provincia. L'allegato 1 rappresenta il parametro tecnico per l'allestimento e la gestione (ubicazione, requisiti, struttura, modalità di conferimento e tipologie di rifiuti che è possibile conferire). Se i centri sono conformi all'allegato 1 al Dm 8 aprile 2008, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione (ma rimane la necessità di iscrizione all'Albo);

- deposito: sale da due a tre mesi la giacenza consentita;

- tipologie di rifiuti: alle precedenti, se ne aggiungono di nuove: toner, imballaggi misti, filtri olio, estintori e aerosol, rifiuti da demolizione e provenienti da pulizia dei camini, batterie al piombo non solo urbane, terra e roccia e altri rifiuti non biodegradabili;

- contabilità: il centro deve contabilizzare i rifiuti in entrata (solo da utenze non domestiche) e in uscita, usando bilanci di massa o volumetrici e, in assenza di pesatura, operare una stima. Il tutto compilando (anche su supporto informatico) uno schedario numerato e conforme ai modelli presenti negli allegati «1a» (che cambia completamente) e «1b». Questi allegati non vanno confusi con i registri di carico e scarico che restano un obbligo specifico di "chiunque" (come il centro) faccia raccolta a titolo professionale;

- destinazione: il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro comunica al centro la destinazione dei rifiuti o delle materie prime secondarie.

- regime transitorio: i centri operanti in base a disposizioni regionali o di enti locali continuano a operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il 18 gennaio 2010 (compresa l'iscrizione all'Albo) e non più entro 60 giorni dalla delibera dell'Albo.

Le domande già presentate all'albo ai sensi della precedente delibera possono essere confermate mediante dichiarazione in carta libera alla sezione regionale, usando l'allegato 6 alla delibera Albo 20 luglio 2009.

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI

Il 13 gennaio, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 10 alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n.9, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del Decreto legislativo n.152 del 2006 e dell’art.14-bis del Decreto Legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.102 del 2009”, denominato “Sistema SISTRI”.

Il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico.

NB. L’adesione al sistema SISTRI è obbligatoria per i soggetti individuati nel decreto e, in mancanza dell’iscrizione, NON sarà più possibile gestire i rifiuti speciali; le tempistiche di adesione sono fissate in vari step:

ISCRIZIONE (entro 45 giorni da oggi per gli utenti del primo gruppo della tabella di pagina seguente e dal 30° al 75° giorno per gli utenti del secondo gruppo della stessa tabella)

APPUNTAMENTO e CONSEGNA DEI DISPOSITIVI presso gli Enti preposti (da completarsi entro i 30 giorni antecedenti l’avvio di operatività del sistema).

Il sistema funzionerà, sostanzialmente, grazie ad una chiavetta USB e ad un dispositivo GPS:

una token USB (comprensiva di un software di identificazione dei rifiuti e di registrazione di carico e scarico), per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda che trasporta di rifiuti
speciali;

una "scatola nera" (black box), che avrà la funzione di localizzare il veicolo e monitorare il percorso effettuato, per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti speciali.

Il sistema, collegato in rete, consentirà di seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale, conoscere in ogni momento dove si trova un carico (essendo nota la sua provenienza) e verificarne la destinazione finale;

i dati di movimentazione, infatti, verranno automaticamente inoltrati in tempo reale al centro di controllo che sarà collocato presso le autorità di controllo (quali NOE, ISPRA, MINISTERO DELL’AMBIENTE, ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI).

Soggetti coinvolti nel SISTRI

Soggetti con iscrizione obbligatoria:
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- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa:
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- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, c. 8, D.Lgs.152/2006.

Tempi di adeguamento
Per quanto riguarda l'operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati, in funzione della data di entrata in vigore del Decreto:

UTENTI PRIMO GRUPPO
entro il 13 luglio 2010

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.
212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006
, con più di 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, c), d) e g), dello stesso D.Lgs., con più di 50 dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

UTENTI SECONDO GRUPPO
entro il 12 agosto 2010

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Fonti ministeriali indicano come prossima la pubblicazione delle norme tecniche e di circolari esplicative che consentiranno la piena operatività del sistema SISTRI.

Piatti e bicchieri monouso in plastica: parte la raccolta differenziata

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